Agevolazione per atti esecutivi di accordi in mediazione

AGEVOLAZIONI PER ATTI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE

 

Fonte

Art. 17 D.lgs. 28/2010

Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014

 

Requisiti

L'Agevolazione si applica a tutti quegli atti, anche traslativi, esecutivi di accordi in mediazione ex art. 3 D.lgs 28/20100.

 

Contenuto dell'Agevolazione

IMPOSTA IPOTECARIA  ESENTE

IMPOSTA CATASTALE  ESENTE

TASSA TRASCRIZIONALE  ESENTE

BOLLO  ESENTE

In quanto la norma prevede che gli atti relativi a procedimenti di mediazione siano esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

IMPOSTA DI REGISTRO  è esente entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti è dovuta solo per la parte di base imponibile eccedente tale importo.

 

Es: Se in esecuzione di un accordo di mediazione ex art. 3 D.lgs 28/20100 Tizio, Caio e Sempronio stipulano un contratto di divisione avente ad oggetto una massa comune del valore 150.000 euro, allora l'atto di divisione sarà esente da Imposta di bollo, tassa archivio, Imposta ipotecarie e catastale (secondo gli orientamenti più recenti) e sarà soggetto solo all'imposta di registro con l'aliquota del 1% (ex art. 3 Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R.) sul valore di 100.000.